Entro il 16 dicembre i datori di lavoro devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. L’adempimento riguarda sia il TFR mantenuto in azienda sia quello trasferito al Fondo di tesoreria INPS.
Entro il 16 dicembre 2025 i datori di lavoro sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR accantonato in azienda. Il calendario degli adempimenti prevede:
- Acconto dell’imposta entro il 16 dicembre 2025;
- Saldo da versare entro il 16 febbraio 2026.
Per determinare l’importo dell’acconto è possibile scegliere tra metodo storico e metodo previsionale, in base alla situazione aziendale.
Metodo storico e metodo previsionale
Per il calcolo dell’acconto, il datore di lavoro può optare per:
- Metodo storico, con acconto pari al 90% dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente;
- Metodo previsionale, con acconto pari al 90% dell’imposta calcolata sulla rivalutazione presunta maturata nel 2025.
Il metodo previsionale può risultare conveniente in presenza di una riduzione significativa del numero di dipendenti, fermo restando che un versamento insufficiente comporta l’applicazione di una sanzione del 25%.
Come funziona l’imposta
Il TFR accantonato al 31 dicembre viene rivalutato ogni anno applicando un tasso dell’1,5% più il 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
La tassazione distingue tra:
- quota capitale, soggetta a tassazione separata solo al momento dell’erogazione;
- quota finanziaria, tassata annualmente con l’imposta sostitutiva del 17%.
Cessazione del rapporto di lavoro nel 2025
Per i dipendenti cessati nel corso del 2025, il datore di lavoro è tenuto a trattenere l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione maturata fino alla data di cessazione, applicando:
- L’indice ISTAT del mese di cessazione;
- L’indice ISTAT del mese precedente se il rapporto si interrompe entro il giorno 14.
Destinazione del TFR
La disciplina varia in base alla scelta del lavoratore e alla dimensione aziendale.
- Nel caso di TFR mantenuto in azienda presso datori con meno di 50 dipendenti, il datore provvede direttamente alla rivalutazione annuale del TFR e al versamento dell’imposta sostitutiva, imputata a riduzione del Fondo TFR.
- Per le aziende con 50 o più dipendenti, il TFR maturato dopo il 2006 è versato al Fondo di tesoreria INPS, ma resta comunque soggetto a rivalutazione e imposta sostitutiva, recuperabile tramite compensazione contributiva.
- Se il TFR è destinato alla previdenza complementare, l’imposta sostitutiva resta dovuta esclusivamente sulle quote maturate fino al 31 dicembre 2006.
Termini e modalità di pagamento
Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene tramite modello F24, indicando:
- Acconto entro il 16 dicembre 2025 – codice tributo 1712;
- Saldo entro il 16 febbraio 2026 – codice tributo 1713.
L’imposta può essere compensata con eventuali crediti tributari o contributivi disponibili, secondo le regole ordinarie.

