Bonus Pubblicità 2026 Crediti D'imposta

Bonus pubblicità 2026, via alle domande dal 2 marzo

Definite le date per accedere al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari 2026. La prenotazione potrà essere inviata dal 2 marzo al 1° aprile 2026, mentre a gennaio 2027 andrà trasmessa la dichiarazione di conferma degli investimenti realizzati.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha definito le modalità operative per accedere al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari 2026, fissando la finestra per la comunicazione preventiva dal 2 marzo al 1° aprile 2026. L’istanza dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate per prenotare il bonus relativo agli investimenti che saranno effettuati nell’intero anno 2026.

Successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027, i soggetti che avranno presentato la prenotazione dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva per attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti. L’importo indicato nella comunicazione finale non potrà superare quello preventivamente dichiarato, ma potrà essere pari o inferiore.

Al termine della fase istruttoria, il Dipartimento pubblicherà l’elenco dei beneficiari ammessi e l’ammontare del credito effettivamente riconosciuto, utilizzabile in compensazione solo dopo cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione.

Soggetti che possono accedere al bonus

Possono richiedere il bonus pubblicità 2026:

  • imprese individuali e società;
  • enti commerciali;
  • lavoratori autonomi e professionisti;
  • enti non commerciali, anche se privi di attività commerciale.

La platea dei beneficiari è quindi ampia e non limitata ai soli operatori economici strutturati.

Investimenti ammessi al credito d’imposta

Il credito riguarda esclusivamente l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, sia in formato cartaceo sia digitale, purché:

  • la testata sia registrata presso il Tribunale o iscritta al ROC;
  • sia presente un direttore responsabile.

Non assume rilievo la diffusione territoriale della testata, che può essere nazionale o locale.

Restano invece esclusi:

  • i costi di intermediazione, come le fatture delle agenzie pubblicitarie;
  • le spese accessorie collegate all’acquisto dello spazio;
  • gli investimenti relativi a giochi, scommesse con vincite in denaro;
  • servizi di messaggeria vocale o chat-line a sovrapprezzo.

L’effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato da un soggetto abilitato al visto di conformità oppure da un revisore legale.

Misura del credito e requisito dell’incremento

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2026 rispetto a quelli sostenuti nel 2025. Condizione essenziale per accedere all’agevolazione è che la spesa complessiva 2026 superi almeno dell’1% quella dell’anno precedente. In assenza di tale incremento minimo, il bonus non spetta.

Le spese si considerano sostenute secondo il principio di competenza fiscale. Per imprese in contabilità semplificata e professionisti rileva il momento di ultimazione della prestazione pubblicitaria, indipendentemente dal pagamento. In caso di campagne a cavallo d’anno si applica il criterio del prorata temporis.

Limiti e riduzione proporzionale

Il beneficio è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate, pari a 30 milioni di euro, e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti “de minimis”. Qualora l’ammontare complessivo dei crediti richiesti superi i fondi disponibili, il credito teorico spettante sarà ridotto proporzionalmente. Il bonus non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche salvo espressa previsione di compatibilità.