Agea aggiorna i registri SIAN e amplia le modalità per dimostrare la formazione professionale nel settore agricolo.
Avvicinarsi per la prima volta agli strumenti della PAC e ai sostegni dedicati ai giovani imprenditori agricoli richiede particolare attenzione ai requisiti richiesti e alle scadenze da rispettare. Con l’aggiornamento dei registri SIAN “Giovane agricoltore” e “DAR Giovane agricoltore”, Agea recepisce le novità introdotte per la campagna 2026, ampliando le possibilità di accesso ai benefici destinati al ricambio generazionale in agricoltura.
La recente circolare Agea conferma, infatti, l’adeguamento delle procedure informatiche del SIAN alle nuove disposizioni relative alla definizione di giovane agricoltore e ai requisiti di istruzione e competenza professionale.
Requisiti più ampi per il giovane agricoltore
Le novità riguardano in particolare le modalità con cui può essere dimostrato il possesso delle competenze richieste per accedere:
- alla Riserva Nazionale PAC — fattispecie Giovane Agricoltore;
- al sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.
Accanto ai requisiti già previsti, viene introdotta la possibilità di dimostrare l’idoneità professionale anche con il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, purché accompagnato da almeno una delle seguenti condizioni:
- frequenza di un corso di formazione di almeno 150 ore, con esame finale superato, su tematiche agroalimentari, ambientali o sociali;
- esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata da iscrizione previdenziale agricola con almeno 104 giornate annue;
- partecipazione con esito positivo all’intervento di sviluppo rurale dedicato alla cooperazione per il ricambio generazionale.
L’obiettivo è favorire un accesso più ampio agli strumenti di sostegno per i giovani che operano concretamente nel settore agricolo, valorizzando sia la formazione sia l’esperienza maturata sul campo.
Le scadenze da rispettare
Agea chiarisce inoltre che il requisito di istruzione e competenza deve essere posseduto e documentato entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda relativa:
- all’assegnazione dei diritti;
- oppure alla prima domanda di sostegno complementare al reddito per giovani agricoltori.
Restano invece invariati gli altri requisiti richiesti, che devono essere posseduti già al momento della presentazione della domanda e mantenuti almeno fino al termine dell’anno di domanda.

