Pignoramenti Delle Prestazioni Previdenziali Non Pensionistiche

INPS: nuove regole sui pignoramenti delle prestazioni previdenziali

Aggiornato il quadro sulle prestazioni previdenziali pignorabili: chiariti i limiti, le eccezioni e le modalità di calcolo delle trattenute per tutelare i beneficiari e garantire uniformità applicativa.

L’INPS ha ridefinito le regole sui pignoramenti delle prestazioni previdenziali non pensionistiche, con l’obiettivo di rendere più chiara una disciplina complessa e spesso frammentata. Il nuovo quadro tiene conto delle norme vigenti e delle pronunce della Corte costituzionale e della Cassazione, al fine di garantire maggiore coerenza e uniformità nei comportamenti amministrativi.

Il principio generale

La regola di base prevede che il debitore risponda delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri, salvo i limiti fissati dalla legge. È la normativa processuale a stabilire quando un credito può essere pignorato e in quale misura. Si distinguono quindi i crediti totalmente impignorabili, destinati a soddisfare bisogni primari, da quelli parzialmente pignorabili, come stipendi, pensioni e indennità sostitutive della retribuzione.

Prestazioni totalmente impignorabili

Sono escluse dal pignoramento le prestazioni legate a maternità, paternità, malattia, congedi parentali e permessi per l’assistenza ai disabili. Anche gli assegni familiari e quelli per il nucleo familiare non possono essere pignorati, salvo per cause connesse agli stessi beneficiari. Unica eccezione: l’INPS può disporre un prelievo fino a un quinto per recuperare indebite erogazioni o omissioni contributive.

Prestazioni parzialmente pignorabili

Per le prestazioni che sostituiscono la retribuzione vale la regola del limite massimo di un quinto dell’importo netto, salvo i crediti alimentari (come il mantenimento di figli o coniuge), per i quali il giudice può autorizzare trattenute diverse. Un caso particolare è l’anticipazione della NASpI in un’unica soluzione, che rappresentando un incentivo all’imprenditorialità può essere pignorata integralmente.

Come si calcolano le trattenute

Le trattenute vengono calcolate, di norma, sul netto dopo le ritenute fiscali. Fanno eccezione gli assegni periodici al coniuge in caso di separazione o divorzio, per i quali la base di calcolo è il lordo. Se più creditori agiscono sulla stessa prestazione, vale l’ordine cronologico delle notifiche, mentre in caso di notifiche simultanee la somma va ripartita in proporzione.

Rapporti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Un aspetto collegato riguarda i controlli fiscali. Prima di erogare importi superiori a 5.000 euro (soglia ridotta a 2.500 euro dal 2026), le Pubbliche Amministrazioni devono verificare la presenza di debiti fiscali. In caso positivo, il pagamento viene sospeso per consentire la compensazione. Quando è l’Agente della riscossione ad agire, le trattenute diventano progressive: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto oltre i 5.000 euro.