Novità sul fronte fiscale per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Cambiano le regole per l’IRPEF agricola, mentre resta l’esclusione dall’IRAP per le attività agricole in senso stretto.
Nel biennio 2024–2025 sono in vigore nuove disposizioni fiscali che interessano il settore agricolo, in particolare in materia di IRPEF e IRAP. Le modifiche coinvolgono i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, con importanti conseguenze sulla tassazione dei redditi dominicali e agrari.
IRPEF: esenzione parziale con sistema a scaglioni
Fino al 2023, i redditi dominicali e agrari dei CD e IAP erano totalmente esenti da IRPEF. Dal 2024 cambia il regime: si applica una esenzione parziale, secondo un meccanismo a scaglioni che prevede il concorso al reddito complessivo in misura variabile, calcolata su redditi rivalutati dell’80% (dominicale) e del 70% (agrario).
In sintesi:
- Fino a 10.000 euro: esenzione totale per tutti.
- Da 10.000 a 15.000 euro: imponibile al 50%, quindi al massimo 2.500 euro.
- Oltre 15.000 euro: imponibilità integrale (100%).
Questo regime si applica solo a IAP e CD iscritti alla previdenza agricola, anche se soci di società semplici.
Non si applica invece alle società di persone (Snc, Sas) e alle Srl in regime di tassazione catastale, i cui redditi si considerano redditi d’impresa, e non fondiari.
IRAP: confermata l’esclusione per le attività agricole
Dal periodo d’imposta 2016, le attività agricole in senso stretto sono escluse dall’IRAP. L’esenzione riguarda:
- imprese agricole individuali e collettive,
- cooperative e consorzi agricoli,
- soggetti che forniscono servizi nel settore selvicolturale.
Rimangono tuttavia soggette a IRAP (aliquota 3,9%):
- attività di agriturismo,
- allevamenti eccedentari (quando i terreni non coprono almeno il 25% dei mangimi),
- attività elencate nell’art. 56-bis del TUIR (es. coltivazioni su più piani, trasformazione non agricola, servizi vari),
- produzione di energia da fonti agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti previsti.
Con la legge di Bilancio 2022, l’IRAP non è più dovuta da:
- lavoratori autonomi,
- ditte individuali,
- professionisti persone fisiche.
Restano invece soggetti passivi:
- società di persone (anche semplici, se esercitano attività connesse),
- società di capitali,
- enti commerciali e del terzo settore.
Per ulteriori chiarimenti:
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- Uffici provinciali di Confagricoltura Udine, Pordenone e Gorizia/Trieste

