Sono stati intensificati i controlli dell’Ispettorato del Lavoro nelle aziende agricole. Sotto la lente di ingrandimento il lavoro irregolare, la sicurezza sul lavoro e le corrette comunicazioni di assunzione.
Negli ultimi mesi si è registrato un rafforzamento dell’attività ispettiva nelle aziende agricole da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con particolare attenzione alla regolarità dei rapporti di lavoro e al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza. L’obiettivo dei controlli è verificare il corretto utilizzo della manodopera e l’adeguata applicazione delle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro, soprattutto nei periodi di maggiore impiego stagionale.
⚠️ Assunzione regolare: entro le ore 24 del giorno precedente
Le aziende agricole devono prestare particolare attenzione alla corretta gestione delle assunzioni. La comunicazione al Centro per l’Impiego deve essere effettuata entro le ore 24:00 del giorno precedente all’inizio del rapporto di lavoro.
Il mancato rispetto di questo obbligo comporta l’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso, oltre al recupero di contributi, premi e retribuzioni.
⚠️ Maxisanzioni: fino a 48.000 euro per il lavoro sommerso
Le sanzioni variano in base alla durata dell’impiego irregolare:
- fino a 30 giorni: da 1.950 a 11.700 euro per lavoratore
- da 31 a 60 giorni: da 3.900 a 23.400 euro per lavoratore
- oltre 60 giorni: da 7.800 a 46.800 euro per lavoratore
Gli importi possono aumentare nei casi più gravi, come impiego di lavoratori stranieri senza titolo di soggiorno o minori non regolarmente occupabili.
⚠️ Lavoratori irregolari: possibile sospensione dell’attività e conseguenze sulla PAC
Il provvedimento di sospensione può essere adottato quando:
- almeno il 10% dei lavoratori risulta irregolare;
- oppure in presenza di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Per le imprese agricole, le irregolarità possono avere effetti anche sulla condizionalità sociale PAC, con possibili riduzioni o esclusioni dai contributi.
⚠️ Obblighi sicurezza: pesanti sanzioni pecuniarie e sospensione delle attività
Particolare attenzione deve essere posta anche agli adempimenti in materia di sicurezza. Il lavoratore deve essere:
- formato e informato sui rischi;
- dotato dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- sottoposto a visita medica di idoneità, se prevista dal DVR.
Le sanzioni possono essere rilevanti:
- mancata formazione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a 7.403,96 euro;
- mancata sorveglianza sanitaria (quando obbligatoria): ammenda fino a 5.695,36 euro.
L’omesso invio del lavoratore alla visita medica, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, comporta l’ammenda da € 2.847,69 a € 5.695,36, anche in questo caso con possibile raddoppio o triplicazione degli importi se la violazione riguarda, rispettivamente, più di cinque o più di dieci lavoratori; la mancata fornitura dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale comporta l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.738,58 a € 6.954,00.”
NOTA: Nei casi più gravi, in presenza di sfruttamento lavorativo, può configurarsi il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
Regolarizzazione e riduzione delle sanzioni
Quando previsto, la normativa consente la regolarizzazione del rapporto di lavoro con riduzione delle sanzioni, attraverso:
- pagamento di retribuzioni, contributi e premi dovuti;
- adempimento delle prescrizioni degli organi ispettivi;
- mantenimento del rapporto di lavoro per i periodi richiesti nei verbali.
Supporto alle imprese
Per evitare errori e sanzioni, le imprese agricole possono rivolgersi a:
- Ufficio paghe della Confagricoltura provinciale per gli aspetti contrattuali e di assunzione;
- Area Sicurezza di Confagricoltura FVG (SISSAR) per la verifica degli adempimenti in materia di sicurezza raggiungibile ai seguenti contatti:
- assistenzatecnicafvg@confagricoltura.it
- 0432 507013
Si ricorda che il servizio SISSAR è gratuito e prevede, se richiesto, anche un sopralluogo aziendale per l’analisi delle criticità.

