Digestato Sottoprodotto MASE

Quando il digestato non è più sottoprodotto: la posizione del Mase

Con l’Interpello n. 121740/2025, il MASE chiarisce che l’uso di biomasse da rifiuti recuperati può far perdere al digestato la qualifica di sottoprodotto, con conseguenze sull’impiego in agricoltura.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con l’Interpello n. 121740 del 26 giugno 2025, ha risposto a un quesito riguardante l’inquadramento giuridico del digestato derivante da impianti a biomasse, in particolare quando si impiegano biomasse ottenute dal trattamento di rifiuti organici.

Il caso riguarda situazioni in cui autorità competenti considerano il digestato come un rifiuto, richiedendo quindi che l’autorizzazione allo spandimento nei terreni agricoli venga gestita come operazione di recupero di rifiuti (ai sensi del D.Lgs. 152/2006).

Nel quesito, veniva chiesto se l’uso di biomasse solide o liquide qualificate come end of waste – impiegate nei biodigestori insieme ai materiali previsti dal D.M. 5046/2016 – potesse far perdere al digestato la qualifica di sottoprodotto, anche nel caso in cui esso rispettasse le condizioni dell’art. 184-bis del TUA.

La risposta del Ministero

Il MASE ha chiarito che:

  • L’art. 184-bis, comma 2, del Testo Unico Ambientale, prevede che siano i decreti ministeriali a stabilire i criteri per i quali un materiale può essere considerato sottoprodotto e non rifiuto.
  • Il D.M. 5046/2016 disciplina i casi in cui il digestato può essere considerato sottoprodotto, specificando che deve derivare da impianti alimentati esclusivamente da prodotti elencati all’art. 22, comma 1 dello stesso decreto.
  • In tale elenco non rientrano le biomasse derivanti dal recupero di rifiuti organici agricoli, alimentari o agroalimentari.

Pertanto, se nel processo di digestione anaerobica vengono utilizzate anche queste biomasse, il digestato risultante non potrà essere impiegato a fini agronomici come sottoprodotto, ma verrà invece qualificato come rifiuto, soggetto alla disciplina del recupero.

Per ulteriori chiarimenti:

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