Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore i nuovi criteri per accedere all’indennità di discontinuità, il sussidio introdotto per sostenere i lavoratori dello spettacolo. L’INPS ha chiarito requisiti, durata e modalità di calcolo della prestazione.
L’INPS ha pubblicato una circolare che aggiorna i requisiti per ottenere l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, prevista dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175. La misura – in vigore dal 1° gennaio 2024 – è stata pensata per offrire un sostegno economico a una categoria caratterizzata da prestazioni lavorative strutturalmente discontinue.
Chi può richiederla
Sono destinatari dell’indennità i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), tra cui:
- Lavoratori autonomi, inclusi i collaboratori coordinati e continuativi;
- Lavoratori subordinati a tempo determinato del comparto artistico e tecnico (cinema, spettacoli, radiotelevisione, audiovisivi);
- Impiegati e operai delle imprese di spettacolo viaggianti e di distribuzione cinematografica;
- Lavoratori intermittenti, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità.
Requisiti dal 1° gennaio 2025
Per poter accedere al sussidio, dal 1° gennaio 2025 sarà necessario:
- Essere cittadino UE o regolarmente soggiornante e residente in Italia da almeno un anno;
- Avere un reddito IRPEF inferiore a 30.000 euro nell’anno precedente;
- Aver maturato almeno 51 giornate di contribuzione al FPLS nell’anno precedente (escluse quelle già indennizzate da altri sussidi);
- Dimostrare che il reddito prevalente proviene da attività rientranti nel FPLS;
- Non aver avuto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo i casi specifici del lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;
- Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti.
Calcolo e durata della prestazione
L’indennità di discontinuità (IDIS) è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo delle giornate FPLS accreditate l’anno prima, al netto delle giornate già coperte da:
- Contributi previdenziali obbligatori per altri trattamenti;
- Indennità di maternità, malattia, infortunio, disoccupazione (NASpI, ALAS, DIS-COLL, ISCRO, ecc.);
- Ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria/straordinaria, FIS, fondi di solidarietà).
Il massimo annuale erogabile è pari a 312 giornate. La prestazione non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali e assistenziali.
Per ulteriori chiarimenti:
- Modulo di richiesta informazioni e iscrizione alla Newsletter alla pagina Contatti
- E-mail: udine@enapa.it
- Ufficio Patronato ENAPA Udine

