Aggiornate le disposizioni su sicurezza e lavoro agile. Per le PMI cambiano obblighi e modalità di gestione dei rischi nella prestazione da remoto.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 7 aprile 2026, viene aggiornato il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro agile, con impatti diretti anche per le PMI agricole e agroalimentari che adottano modelli organizzativi flessibili.
L’intervento risponde alla crescente diffusione dello smart working, ridefinendo gli strumenti di prevenzione in un contesto in cui il luogo di lavoro non coincide più necessariamente con l’azienda.
L’informativa scritta
La principale novità riguarda il rafforzamento dell’informativa scritta, che diventa lo strumento fondamentale per adempiere agli obblighi di sicurezza.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire almeno una volta all’anno un documento che indichi:
- i rischi generali connessi all’attività lavorativa;
- i rischi specifici legati al lavoro agile;
- le misure di prevenzione e i comportamenti da adottare.
Questo obbligo assume particolare rilevanza perché, nel lavoro agile, l’attività si svolge spesso in ambienti non controllabili direttamente dall’azienda.
Il nuovo approccio alla prevenzione
Le nuove disposizioni segnano un cambio di prospettiva: la sicurezza non è più legata solo al luogo fisico, ma alla modalità di svolgimento della prestazione. In questo contesto:
- diminuisce il controllo diretto sugli ambienti di lavoro;
- aumenta il ruolo della consapevolezza del lavoratore;
- si rafforza la responsabilità condivisa tra azienda e dipendente.
L’informazione non è quindi un adempimento formale, ma uno strumento operativo per ridurre i rischi.
Focus sui rischi da videoterminale
Particolare attenzione viene dedicata ai rischi tipici del lavoro da remoto, in particolare quelli legati all’uso prolungato di dispositivi digitali. Tra i principali:
- affaticamento visivo;
- problemi posturali;
- stress lavoro-correlato.
Le imprese sono chiamate a fornire indicazioni pratiche su:
- corretta ergonomia della postazione;
- pause e organizzazione dei tempi di lavoro;
- utilizzo adeguato degli strumenti digitali.
Una maggiore responsabilità del lavoratore
Il quadro normativo rafforza il principio di collaborazione attiva. Il lavoratore non è solo destinatario delle misure, ma parte integrante del sistema di prevenzione. Questo significa:
- adottare comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute;
- contribuire alla gestione dei rischi nel proprio ambiente di lavoro;
- segnalare eventuali criticità.
La sicurezza diventa quindi un processo condiviso e dinamico.
Sanzioni e adeguamenti per le imprese
Un ulteriore elemento riguarda il rafforzamento del sistema sanzionatorio. Il mancato rispetto dell’obbligo di informativa rientra tra le violazioni rilevanti, con conseguenze per il datore di lavoro. Per le imprese diventa quindi necessario:
- aggiornare la documentazione interna;
- verificare le procedure di gestione del lavoro agile;
- adeguare i modelli organizzativi alle nuove disposizioni.
In particolare, per le realtà agricole e agroalimentari che utilizzano forme di lavoro flessibile nelle attività amministrative o gestionali, è fondamentale garantire coerenza tra organizzazione del lavoro e tutela della sicurezza.

