Le modifiche incidono su obblighi, scadenze e modalità formative per datori di lavoro e lavoratori.
Dal 24 maggio 2026 diventano operative le nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi di formazione obbligatoria per le imprese. Le modifiche, introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2025, ridefiniscono percorsi, validità dei corsi e tempistiche di adeguamento.
Formazione datore di lavoro e ruolo RSPP
Il corso base da 16 ore per datore di lavoro non è richiesto nel caso in cui il datore abbia già svolto in precedenza la formazione come RSPP-datore di lavoro, secondo la normativa previgente, mantenendo la validità del percorso formativo già effettuato.
Nel caso in cui tale formazione non sia stata svolta, il datore di lavoro è tenuto a frequentare il corso di formazione iniziale entro il 24 maggio 2027. È inoltre prevista la possibilità, attraverso un ulteriore modulo integrativo di 24 ore (8 ore generali e 16 specifiche per il settore agricolo), di assumere direttamente il ruolo di RSPP-datore di lavoro.
Offerta formativa e aggiornamenti
Per supportare le imprese nell’adeguamento ai nuovi obblighi, è disponibile il corso di formazione iniziale per datori di lavoro organizzato da Confagricoltura FVG, con quota convenzionata pari a 160 euro.
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:
e-mail: friulivg@confagricoltura.it
telefono: 0432 507013
Sono inoltre previsti percorsi specifici di formazione obbligatoria:
- Carro raccolta frutta: 8 ore
- Preposto: formazione iniziale 12 ore e aggiornamento ogni 2 anni
- Ambienti sospetti di inquinamento o confinati: formazione iniziale 12 ore
La formazione già svolta secondo la normativa precedente mantiene la propria validità, ma è necessario verificare la corrispondenza tra i percorsi già effettuati e i nuovi obblighi di aggiornamento.
Formazione prima dell’inizio del lavoro
Il nuovo impianto normativo introduce un cambiamento rilevante: non è più prevista la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione in caso di difficoltà organizzative. La formazione dei lavoratori deve essere obbligatoriamente svolta prima o contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa.
In altre parole, il lavoratore può essere impiegato solo se già formato e addestrato. Particolare attenzione è richiesta anche nei casi di appalto: l’impresa appaltatrice deve dichiarare il pieno rispetto degli obblighi formativi previsti.

